Consiglio di Stato: la verifica triennale dei consorzi stabili


In caso di omissione dell'adempimento della verifica triennale non sussistono effetti solutori o decadenziali, attesa l'assenza di una specifica disposizione in tal senso e la sussistenza di una previsione che ricollega tali effetti esplicitamente al solo esito negativo della verifica.

 

E' un'affermazione contenuta nella sentenza della sezione V del Consiglio di Stato 8 settembre 2010 n. 6506, secondo la quale la verifica triennale ha effetti solutori della validità della SOA solo nel caso in cui essa accerti la perdita dei requisiti di qualificazione posseduti dall'impresa al momento dell'attestazione ed in tal senso sarebbe comunque indifferente il giorno in cui stata chiesta.

 

Nella sentenza è altresì rimarcato che, a norma dell'art. 36, VII c., del D. Lgs. n. 163 del 2006, "il consorzio stabile è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate".

 

Ne consegue che, in caso di scadenza intermedia, l'adeguamento della attestazione può essere richiesto da parte del consorzio stabile solo dopo che la impresa consorziata colpita da scadenza abbia ottenuto la verifica positiva dei requisiti o il rinnovo della propria qualificazione.

 

Per il Consorzio stabile, quindi, non può porsi un onere di osservanza di un termine determinato, essendo incerto il giorno dal quale l'adempimento dovrebbe essere posto in essere.

 

Ciò che appare imprescindibile, perché costituisce principio accolto dalla legislazione del settore, è solo che entro il termine per la presentazione delle offerte il Consorzio abbia presentato la prescritta domanda di adeguamento.