In tema di appalto integrato, l’articolo 53 terzo comma del codice dei contratti consente agli operatori economici non in possesso dei requisiti
prescritti per i progettisti, di ”avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta”, in alternativa alla possibilità di costituire
un raggruppamento temporaneo di imprese.
Secondo il TAR Lazio (Roma sez.III quater 24 novembre 2008 n. 10565) tale espressione va letta in relazione all’art. 49 del codice medesimo e degli
articoli 47 e 48 della dir. 2004/18, in base ai quali è consentito al concorrente, in relazione ad una specifica gara, di soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione avvalendosi dei requisiti di
un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.
In tale direzione, dal mancato richiamo del bando di gara a quest’ultima possibilità non può farsi discendere l’impossibilità per i concorrenti di
utilizzarla.
Rilevano i giudici capitolini che l’enfasi, forse eccessiva sulla natura di lex specialis del bando di gara, non può far concludere che
l’interpretazione delle relative clausole possa prescindere dalla vincolatività diretta dalle altre norme ancorché non espressamente richiamate.
In particolare, nell’ordinamento contemporaneo l’ambito proprio del bando degli atti di gara può essere individuato in relazione: a) a funzioni
meramente integrative delle disposizioni di legge: per quelle parti del procedimento di gara che le stesse norme lasciano alla libera discrezionalità
della stazione appaltante (quelle che un grande maestro chiamava le “aree bianche” lasciate dalla legge); b) a prescrizioni comunque dirette a
disciplinare quegli aspetti di dettaglio del futuro assetto del contratto che attengono alla prestazione, alle sue modalità esecutive, alle sue
garanzie, ecc..
In tale quadro le perplessità interpretative connesse alla formulazione di un bando o di un disciplinare di gara devono essere
necessariamente risolte in via esegetica raccordando le norme incongruenti alle disposizioni del Codice ed ai principi dell’Ordinamento comunitario.
In tale scia, l’interpretazione di previsioni del bando che appaiono incomplete o perplesse non possono, in ogni caso, comportare una restrizione
alle posizioni soggettive dei concorrenti, così come sono direttamente riconosciute dalla normativa comunitaria.
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