Il TAR Campania condivide l'orientamento giurisprudenziale prevalente – maturato in relazione alla normativa previgente al Codice ma ritenuto ancora
attuale - circa la perentorietà del termine di 10 giorni, fissato dall'art. 48 D.lgs. 163/06.
Tale termine va inteso come perentorio in quanto, se fosse possibile presentare i documenti richiesti oltre quel termine e non fosse previsto
alcun momento finale, l'amministrazione sarebbe costretta a tenere in piedi sine die la struttura organizzativa predisposta per la gara, per
esaminare la necessaria documentazione, con l'impossibilità - inaccettabile - di chiudere definitivamente l'attività di verifica e riscontro
dei requisiti (Consiglio Stato, sez. V, 328/07; sez. VI, 7294/04; sez. V, 6528/03).
Evidenzia il TAR Campania (sez.VIII 27 novembre 2008 n. 20241) che questa, invero, appare l'unica interpretazione ragionevole, alla luce del
principio di economicità del procedimento introdotto dall'art. 1 della l. 241/90 e riaffermato (con l'aggiunta del corollario principio di
tempestività) dall'articolo 2 dello stesso codice degli appalti.
Com'è noto, infatti, la perentorietà di un termine può derivare o dalla
dichiarazione espressamente contenuta nella legge oppure essere desunta implicitamente dalla "ratio legis" e dalle specifiche esigenze di
rilievo pubblico che lo svolgimento di un adempimento, in un arco di tempo prefissato, è indirizzato a soddisfare.
Quest'ultimo è appunto
il caso del termine di 10 giorni fissato dall'art. 48 d. lgs. 163/06, per le esigenze di immediato esaurimento del tratto procedimentale,
esposte sopra.
Essendo il termine perentorio, è irrilevante che la ricorrente abbia successivamente comprovato, presentando tardivamente la
relativa documentazione, i requisiti richiesti.
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