TAR Piemonte: mancata produzione delle giustificazioni preventive


La norma di cui all’articolo 85, comma 6 del Codice dei contratti va intepretata in conformità alla normativa comunitaria.

In tal senso è possibile annettere rilievo all’omessa allegazione delle giustificazioni preventive, solo "nella fase successiva a quella di verifica dell’anomalia e se ed in quanto l’offerta ne risulti sospetta" (Cons. di Stato, n. 6772/2005 cit.), dovendosi per l’effetto predicare l’irragionevolezza e l’illogicità della clausola che prescriva l’esclusione immediata del concorrente per omessa allegazione all’offerta delle giustificazioni preventive, non potendosi, all’evidenza, conoscere ex ante ed a priori se il concorrente contravventore sarà qualificabile anche come anomalo offerente (TAR Piemonte sez. I 8 novembre2008 n. 897).