Dall’art. 13, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, emerge che il diritto di accesso può essere differito fino alla aggiudicazione solo
“in relazione alle offerte” presentate dalle società partecipanti .
Non è possibile invece essere opposto alla richiesta di documenti presentata dalla società che aveva ad oggetto i documenti attestanti i
requisiti di ammissione alla gara, i verbali di gara e i provvedimenti di riammissione alla procedura delle società che in un primo tempo
erano state escluse (TAR Puglia Bari sez.I 18 novembre 2008 n. 2612).
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