Si segnala un interessante parere dell’Autorità in tema di “documento unico di valutazione dei rischi da interferenze” (c.d. DUVRI).
L’obbligo di redigere tale documento è stato introdotto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123 la quale ha anche modificato l’articolo 86 del
Codice degli appalti concernente i “criteri di valutazione delle offerte anormalmente basse”, con riguardo all’esclusione di ribassi d’asta
per il costo relativo alla sicurezza.
Come è stato precisato nella precedente determinazione dell’Autorità n. 3/2008, si parla di interferenza nella circostanza in cui si
verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che
operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.
Devono in particolare essere messi in relazione i rischi presenti nei
luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura, con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto e non devono essere
riportati i rischi propri dell’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Nella richiamata determinazione viene altresì evidenziato come la valutazione dei rischi da interferenza, deve essere eseguita con
riferimento, non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che, a vario titolo,
possono essere presenti presso la struttura stessa quali i degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno in particolare negli
edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole.
Sulla scorta di tali presupposti, l’Autorità ha dunque affrontato il caso di specie riguardante l’appalto per l’affidamento del
servizio di pulizia e attività ad esso complementari dei Presidi Ospedalieri. Secondo l’Autorità le caratteristiche di siffatte
attività lasciano ragionevolmente presumere che possano sussistere interferenze che, come evidenziato, nelle strutture sanitarie
sono frequentemente presenti.
A mero titolo esemplificativo, come indicato nella Determinazione n. 3/2008, devono essere considerati
come interferenti i seguenti rischi: derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; immessi
nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto
che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore; derivanti da modalità
di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici
dell’attività appaltata).
In considerazione di quanto sopra, l’Autorità ha concluso affermando che la stazione appaltante avrebbe dovuto predisporre il DUVRI,
a corredo della documentazione, nel quale indicare le misure da adottare per l’eliminazione delle eventuali interferenze.
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