Con parere del 5 novembre 2008 n. 236, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha affrontato
del possesso dei requisiti nell’ambito di un associazione temporanea di imprese di tipo misto.
Secondo l’Autorità il periodo «l'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria» - contenuto
all’articolo 95 comma 2 del D.P.R. n. 554/1999 - deve essere inteso con riferimento ai requisiti minimi richiesti per la
partecipazione allo specifico appalto, in relazione alla classifica posseduta risultante dall'attestazione SOA e spesa ai
fini dell’esecuzione dei lavori e non in assoluto.
Non è, pertanto, consentito che, al fine di dimostrare da parte della
associazione temporanea il possesso del 100% dei requisiti minimi, una mandante abbia una quota di importo superiore o uguale
a quella della mandataria, rinvenendosi la ratio della norma nell’esigenza di assicurare che la mandataria sia effettivamente
e non astrattamente il soggetto più qualificato in rapporto all’importo dei lavori a base d’asta o, come nella presente fattispecie,
della categoria prevalente.
In particolare – sottolinea l’Organo di vigilanza - il criterio di verifica della «misura maggioritaria» non si identifica nel
"contributo potenziale" della capogruppo alla copertura del requisito (cioè nella capacità della mandataria di assumere una quota
dei lavori appaltati, da valutare sulla scorta delle qualificazioni da essa possedute), piuttosto occorre valorizzare il principio
di corrispondenza sostanziale tra la quota di qualificazione, la quota di partecipazione all'associazione e quella di esecuzione dei
lavori, desumibile dal combinato disposto dell’art. 37 del Codice dei contratti e s.m., degli articoli 93, comma 4, e 95 del D.P.R.
n. 554/1999 e s.m. e dell’articolo 3 del D.P.R. n. 34/2000 e s.m.
In buona sostanza, per la verifica dell'osservanza dell'art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999, occorre unicamente far riferimento
alla misura della classifica di qualificazione concretamente spesa dalle imprese raggruppate ai fini del raggiungimento dei requisiti
minimi di ammissione alla gara e tale misura è esattamente segnata dalle rispettive quote di partecipazione al raggruppamento.
Sulla scorta dei presupposti di cui sopra ed in relazione al caso di specie, l’Autorità conclude che quando all’A.T.I. partecipano
due sole imprese, l’aggettivo maggioritario - che connota la percentuale del possesso dei requisiti da parte della capogruppo - indica
che la mandataria deve spendere nella specifica gara una qualifica superiore al 50 per cento dell’importo dei lavori e, quindi, maggiore
dell’altra associata, perché solo in tal modo essa potrà possedere anche una qualifica superiore a quella del suo unico associato:
la capogruppo deve così partecipare nella misura almeno del 50 per cento più uno dell’importo dei lavori (nello stesso senso si era
espresso anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, sez. giurisdizionale, con sentenza n. 306 del 2008).
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