La sezione V del Consiglio di Stato con sentenza del 27 novembre 2008 n. 5849 ha affermato il divieto da parte della Commissione
giudicatrice di enucleare voci per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del D.L.gvo n. 163 del 2006, in ipotesi di aggiudicazione della gara con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, conformandosi ai principi di imparzialità e di trasparenza dell’azione amministrativa, dispone che deve
essere l’Amministrazione nel capitolato d’oneri o nel bando di gara e non le Commissioni giudicatrici ad indicare le voci e le sotto voci
per valutare l’offerta.
Ebbene che, già al momento della produzione delle loro offerte, i concorrenti siano (possibilmente) a conoscenza
dell’importanza attribuita anche alle sottovoci.
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