L’orientamento giurisprudenziale secondo cui il bando di gara non può duplicare, nella previsione degli elementi dell’offerta oggetto di valutazione,
la prescrizione dei requisiti di capacità tecnica-economica già richiesti ai concorrenti ai fini dell’ammissione alla gara, va applicato cum
grano salis negli appalti di servizi.
Sono le parole del consiglio di Stato secondo il quale tale avvertenza assume rilievo nel caso in cui l’offerta tecnica non si sostanzia in
un progetto o in un prodotto, ma nella descrizione di un facere che può essere valutata unicamente sulla base di criteri quali-quantitativi,
fra i quali ben può rientrare la considerazione della pregressa esperienza dell’operatore, come anche della solidità ed estensione della sua
organizzazione d’impresa.
Infatti, sotto tale profilo, appare legittimo che tra gli elementi oggetto di valutazione possa rientrare anche il pregresso positivo
svolgimento di servizi analoghi a quello oggetto di gara per un importo significativo, come richiesto nel caso che occupa dal capitolato
sotto la voce "Attività e struttura organizzativa dell’impresa".
Una previsione siffatta non può dirsi seriamente in contrasto col principio
sopra richiamato, laddove peraltro essa attribuisca un peso ponderale non decisivo all’elemento così considerato: ciò che avviene nel caso di
specie, laddove per il fatturato pregresso era prevista l’attribuzione di un massimo di soli 8 punti sui 50 attribuibili all’offerta tecnica
(Consiglio di Stato sez. IV 25 novembre 2008 n. 5808 cit.).
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