TAR Campania: mancato utilizzo dei moduli predisposti dalla stazione appaltante

Sono illegittime le cause di esclusione riferite dai bandi alla mancata osservanza delle formalità procedimentali collegate all’utilizzo di moduli predefiniti predisposti dalla stazione appaltante.
E’ quanto affermato dal TAR Campania (TAR Campania - Napoli sez. I 9 ottobre 2008 n. 13730) il quale rileva come l’art. 74, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 nella sua primigenia formulazione, stabiliva che“Salvo che il bando o la lettera di invito dispongano diversamente, il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione”.
Solo successivamente l’art. 2, comma 1, lett. q), del D.Lgs. 31 luglio 2007 n. 113 ha espunto dalla disposizione in parola l’inciso “Salvo che il bando o la lettera di invito dispongano diversamente”, rendendo in pratica illegittime le cause di esclusione riferite dai bandi alla mancata osservanza delle formalità procedimentali collegate all’utilizzo di moduli predefiniti.
Precisano comunque i giudici campani che tale innovazione normativa deve ritenersi riferibile, in base ai principi ricavabili dall’art. 253 del D.Lgs n. 163/2006, solo alle procedure i cui avvisi o bandi siano stati pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore.
Né, tantomeno, è prospettabile l’efficacia retroattiva dell’innovazione introdotta dal D.Lgs. n. 113/2006, considerato che l’entrata in vigore dell’intero codice degli appalti (nella sua stesura originaria) è cosa ben diversa dall’entrata in vigore delle singole modificazioni e/o integrazioni, le quali, conformemente al principio di cui all’art. 11 delle Preleggi, non possono disporre che per l’avvenire, salva, beninteso, un’espressa menzione di retroattività che nel caso di specie manca.