Il TAR Piemonte (sez. I 10 ottobre 2008 n. 2567) illustra alcune ipotesi di illegittimità di una delibera di approvazione del progetto preliminare.
Secondo i giudici sabaudi è illegittimo il progetto preliminare di un’opera pubblica nel caso in cui sia stato superato il limite
di spesa previsto nel documento preliminare alla progettazione, i cui standard di costo sono vincolanti per il progetto preliminare
e definitivo in forza dell’art. 15, comma 6, del D.P.R. n. 554/1999.
E’ altresì illegittima la delibera di approvazione del progetto preliminare per violazione degli artt. 18 e 19 D.P.R. n. 554/1999
per mancanza della Relazione illustrativa contenente, fra l'altro, "l'esposizione della fattibilità dell'intervento, documentata
attraverso lo studio di prefattibilità ambientale, dell'esito delle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e
sismiche di prima approssimazione delle aree interessate e dell'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura
storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati".
|