Terzo decreto correttivo: fari puntati sul “caro materiali” |
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Nel precedente aggiornamento si è avuto già modo di illustrare le principali novità introdotte dal menzionato decreto legislativo.
Ciò detto, si rileva inoltre che non è affatto chiaro quale sia il momento in cui l’appaltatore può procedere all’acquisto dei materiali. La norma nulla dice in proposito. Tuttavia, anche nel silenzio del legislatore, deve ritenersi che il momento vada individuato dalla stazione appaltante in sede di contratto; tale interpretazione sembra confortata dalla circostanza che l’articolo 133, comma 1bis, specifica che i contratti “prevedono le modalità e i tempi di pagamento degli stessi”. Peraltro, nessun ostacolo sembrerebbe sussistere alla possibilità per l’appaltatore di organizzare l’acquisto del materiale in più tranche anticipate rispetto all’effettivo momento in cui, secondo il cronoprogramma dei lavori, le forniture avrebbero dovuto essere eseguite. La norma precisa inoltre che la scelta della stazione appaltante è comunque limitata alle < E’ evidente che tale limitazione assume una valenza meramente temporale, in quanto nelle risorse a disposizione della stazione appaltante non possono che esserci anche quelle relative a tutti i materiali da costruzione da impiegarsi nell’appalto, atteso che, prima della indizione della gara, la stessa stazione appaltante è tenuta ad effettuare le necessarie verifiche circa la capienza dei finanziamenti disponibili per l’esecuzione dell’opera. La questione si pone quindi esclusivamente in termini di verifica della disponibilità delle risorse anticipatamente rispetto al momento in cui, secondo, il cronoprogramma, il materiale di che trattasi deve essere effettivamente impiegato in fase di costruzione dell’opera. Il pagamento anticipato è in ogni caso condizionato alle seguenti ulteriori circostanze: fatturazione del materiale; dimostrazione che lo stesso è destinato alla realizzazione dell’opera per la quale si chiede il pagamento anticipato;accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori; costituzione di garanzia fideiussoria. Per quanto concerne la dimostrazione della destinazione, attesa la evidente difficoltà insita nell’individuare un documento da ritenersi idoneo a tal fine, appare legittimo ritenere la sufficienza di un’autodichiarazione dell’appaltatore. Vieppiù se si consideri che il materiale deve comunque essere accettato dal direttore dei lavori. |