Con comunicato dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 15 ottobre 2008 n. 54, sono
stati forniti taluni criteri interpretativi per l'applicazione del terzo decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici.
Tali criteri interpretativi riguardano la disciplina del sistema di qualificazione e l’introdotta possibilità per le imprese di
dimostrare, fino al 31 dicembre 2010, alcuni dei requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione facendo riferimento
a un lasso temporale più ampio dei cinque anni anteriori alla data di stipula del contratto, sinora previsti.
I requisiti di ordine speciale in parola sono:
a) cifra d’affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta (adeguata capacità economica e finanziaria);
b) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
c) adeguato organico medio annuo;
d) lavori realizzati (adeguata idoneità tecnica).
La norma prevede che la dimostrazione dei requisiti di cui ai punti a), b) e c), fino al 31 dicembre 2010, possa essere fornita facendo
riferimento ai migliori cinque anni del decennio antecedente alla data di sottoscrizione del contratto con la Soa.
Invece, per la dimostrazione del requisito di cui al punto d), sia che si tratti di lavori realizzati in ciascuna categoria sia
che si tratti dei cd. “lavori di punta”, il periodo di riferimento è esteso al decennio antecedente alla data di sottoscrizione del contratto con la Soa.
Ai fini di una più chiara comprensione della norma e della sua applicazione corretta e omogenea, l’Autorità ha quindi fornito,
tra le altre, le seguenti indicazioni:
1) il miglior quinquennio economico, da utilizzare per la dimostrazione della cifra d’affari, dell’adeguata dotazione di attrezzature
tecniche e dell’ adeguato organico medio annuo, deve essere prescelto dall’impresa e deve essere unico per i tre suddetti requisiti. I valori relativi alla cifra d’affari, al costo delle attrezzature e al costo del personale devono, pertanto, riferirsi alle medesime annualità prese in considerazione, ancorché non consecutive.
2) Il capitale netto, di valore positivo (art. 18, comma 2, lett. c) del D.P.R. n. 34/2000) deve essere comunque quello dell’ultimo
bilancio - in senso temporale - approvato e depositato dall’impresa, e non può riferirsi al bilancio più recente considerato tra quelli
utilizzati nell’ambito del miglior quinquennio prescelto dall’impresa. Gli ammortamenti, i canoni di locazione finanziaria, i canoni di
noleggio e gli ammortamenti figurativi devono essere calcolati prendendo in considerazione per ciascuno dei migliori cinque anni dichiarati
dall’impresa le relative quote in esso ricadenti. I versamenti effettuati all’INPS, all’INAIL e alle Casse Edili in ordine alle retribuzioni
corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi devono essere quelli relativi al solo quinquennio prescelto dall’impresa.
3) il capitale netto (art. 19, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 34/2000) deve essere comunque riferito all’ultimo
bilancio - in senso temporale - approvato e depositato, e non al bilancio più recente considerato tra quelli scelti nell’ambito del
miglior quinquennio. La cifra d’affari in lavori deve essere quella relativa ai prescelti cinque migliori anni del decennio, coincidenti con
quella definita ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. b) e commi 3 e 4, del DPR 34/2000. In tal caso, il quinquennio utilizzato per la
valutazione e il calcolo dell’incremento convenzionale premiante coincide con quello scelto per la valutazione della cifra d’affari.
L’indice di liquidità (art. 19, comma 1, lett. b), DPR 34/2000) deve essere riferito in ogni caso all’ultimo bilancio - in ordine
temporale - approvato e depositato, e non invece al bilancio più recente considerato tra quelli scelti nell’ambito del miglior quinquennio.
Il reddito netto di esercizio deve essere “di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre” (art. 19, comma 1, lett. c), DPR 34/2000).
In tal senso, il reddito netto di esercizio va desunto dagli ultimi tre bilanci - in ordine temporale - approvati e depositati, e non invece
dai tre bilanci più recenti tra quelli ricadenti nel quinquennio economico prescelto dall’impresa
4) per i contratti di attestazione in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2008, le imprese interessate devono fare
espressa richiesta alla Soa di applicazione della nuova disciplina transitoria. In tal caso, il contratto decorre, ad ogni effetto di legge,
dalla data del 17 ottobre 2008. Di conseguenza, il decennio di riferimento per i lavori e il miglior quinquennio di riferimento per la cifra
d’affari, l’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e l’adeguato organico medio annuo sono entrambi riferiti al decennio antecedente a tale data.
Per le attestazioni già rilasciate alla data del 17 ottobre 2008, le imprese possono chiedere l’integrazione e/o la variazione di categorie e/o
classifiche, beneficiando del maggiore arco temporale e senza procedere a un rinnovo completo dell’attestazione, utilizzando i lavori eseguiti
nell’ultimo decennio antecedente alla data di richiesta di variazione della categoria e/o classifica, a condizione che rimanga invariato il
quinquennio economico di riferimento, ossia i requisiti (cifra d’affari, costo delle attrezzature e costo del personale) posseduti dall’impresa
in sede di rilascio dell’attestazione originaria.
Le disposizioni del terzo decreto correttivo non si applicano alla verifica triennale delle attestazioni già rilasciate e vigenti alla data del
17 ottobre 2008.
In sede di verifica triennale, pertanto, i requisiti dell’attrezzatura tecnica e dell’organico da valutare sono quelli del
quinquennio antecedente alla data di scadenza del termine triennale e non quelli relativi ai cinque migliori anni dell’ultimo decennio.
La data del 31 dicembre 2010, indicata dal legislatore come termine finale per l’applicazione di questa disciplina di favore in materia
di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, si riferisce alla stipula del contratto di attestazione tra l’impresa e la Soa.
|