Caro prezzi: un nuovo decreto per contrastare gli aumenti del 2008

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2008 il decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162 recante, tra l’altro, interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione.
Ai sensi dell’articolo 1 di detto provvedimento normativo, per fronteggiare gli aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel corso dell'anno 2008, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha il compito di rilevare, entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali su base annuale, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento.
Per detti materiali da costruzione si procederà quindi a compensazioni, applicando la percentuale di variazione che eccede l'otto per cento al prezzo dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2008, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
L'appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, a presentare alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale con il quale saranno rilevati gli aumenti.
Alle compensazioni si fa fronte nei limiti delle risorse e con le modalità indicate all'articolo 133, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni (somme appositamente accantonate per imprevisti; ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa; ribassi d'asta; somme disponibili relative ad altri interventi ultimati).
In caso di insufficienza di dette risorse, le compensazioni sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'elenco annuale
Per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, in caso di insufficienza delle risorse, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro, attraverso Fondo per l'adeguamento prezzi costiuito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.