Tesserino dei lavoratori:
vietato nascondere la data di nascita …

L’ANIE – Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche, ha chiesto di conoscere l’interpretazione del Ministero del lavoro sull’articolo 36 bis, comma 3, del D.L. n. 223/2006 (convertito nella Legge n. 248/2006) in tema di tessera di riconoscimento del lavoratore.
La questione posta è se – rispetto alle finalità generali perseguite dal citato art. 36 bis e rispetto all’esigenza che i dati riportati su detta tessera consentano l’identificazione del lavoratore – l’indicazione della data di nascita non risulti sproporzionata e possa, pertanto, essere omessa, risultando sufficiente l’indicazione degli altri elementi indicati dalla circolare n. 29/2006 (fotografia, nome e cognome del lavoratore, nome o ragione sociale del datore di lavoro).
Ciò in considerazione dei concetti di “pertinenza” e “non eccedenza” di cui all’art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali, così come tratteggiati nel Provvedimento del giorno 11 dicembre 2000 del Garante per la protezione dei dati personali e avente ad oggetto proprio i cartellini identificativi dei lavoratori.
Secondo l’interpellato Ministero del lavoro, la tutela del diritto alla riservatezza può, da parte del Legislatore, subire una limitazione (proporzionale) a fronte del disvalore e della pericolosità sociali di talune condotte che si vogliono combattere e reprimere, proprio a salvaguardia di concorrenti e superiori valori e garanzie costituzionali.
In questo senso, gli strumenti di cui all’art. 36 bis cit. rispondono tutti in modo costituzionalmente adeguato agli intenti programmatici del Legislatore e di cui al comma 1 dello stesso articolo (“al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nei settori dell’edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare…”).
Pertanto – conclude il Ministero - la indicazione contenuta nella circolare ministeriale – che, peraltro, ha solamente esplicitato il concetto di “generalità del lavoratore” senza apportare alcuna indebita integrazione concettuale e terminologica del precetto legislativo – risulta essere sotto ogni profilo, formale e sostanziale, rispettosa del principio del trattamento dei soli dati personali che siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati (v. art. 11, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 196/2003).