Il Consiglio di Stato con sentenza della sez. V del 20 ottobre 2008 n. 5109, ha confermato l'indirizzo giurisprudenziale,
oramai consolidato, in tema di pluralità di dichiarazioni sostitutive e documento di riconoscimento.
Tale indirizzo rifugge da "un formalismo senza scopo" e sostiene la conformità alla lettera dell'art. 38 d.p.r. n. 445/2000
(e la rispondenza alla finalità dallo stesso perseguita), nel caso in cui venga inserita una sola copia fotostatica del
documento di identità nella busta contenente la documentazione amministrativa, giacché questo elemento
(come anche una dichiarazione con firma autenticata) è sufficiente alla identificazione del rappresentante
che ha reso le dichiarazioni sostitutive, e ad "instaurare un nesso biunivocamente rilevante tra dichiarazione
e responsabilità personale del sottoscrittore" (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 5 marzo 2008, n. 949).
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