Le operazioni di gara afferenti una procedura negoziata indetta da una stazione appaltante operante nei settori speciali non sono soggetto
all’obbligo di pubblicità.
Ne consegue che la commissione giudicatrice può svolgere la propria attività in seduta riservata non solo nella fase di valutazione tecnica
delle offerte, ma anche nella fase di apertura delle offerte economiche e della documentazione amministrativa.
il precedente orientamento del medesimo Collegio (Consiglio di Stato, sezione VI 22 aprile 2008, n. 1856) volto ad affermare l’obbligo di
pubblicità per le operazioni di gara relative a qualsiasi procedura, ivi inclusa quella negoziata, relativa ai settori speciali.
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