Consiglio di Stato: niente pubblicità per i settori speciali

Le operazioni di gara afferenti una procedura negoziata indetta da una stazione appaltante operante nei settori speciali non sono soggetto all’obbligo di pubblicità.
Ne consegue che la commissione giudicatrice può svolgere la propria attività in seduta riservata non solo nella fase di valutazione tecnica delle offerte, ma anche nella fase di apertura delle offerte economiche e della documentazione amministrativa.
il precedente orientamento del medesimo Collegio (Consiglio di Stato, sezione VI 22 aprile 2008, n. 1856) volto ad affermare l’obbligo di pubblicità per le operazioni di gara relative a qualsiasi procedura, ivi inclusa quella negoziata, relativa ai settori speciali.