Palazzo Spada ha affrontato la questione dell’utilizzo delle consulenze da parte della Commissione di gara.
E' stata ritenuta legittima la decisione della Commissione di avvalersi di un consulente esterno al fine di
procedere ad una approfondita analisi del prodotto (trattatasi di sistemi informatici) offerti dai partecipanti alla gara.
Ciò in quanto il consulente esterno risultava essere il soggetto responsabile idoneo a fornire indicazioni sulle
specifiche esigenze del servizio informatico aziendale, in quanto utilizzato dal relativo personale; lo stesso consulente,
inoltre, non aveva partecipato ai lavori della Commissione o alla valutazione delle offerte e pertanto, la sua
attività configurava una mera finalità di consulenza, volta ad una ottimale valutazione delle offerte in relazione
alle esigenze dell’azienda (Consiglio di Stato sez. V 20 ottobre 2008 n. 5110).
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