Consiglio di Stato: rapporti di collegamento e controllo e detentore dei pacchetti


Dopo l'entrata in vigore dell'art. 34 del codice dei contratti, la sussistenza, ex art. 2359 Codice Civile, di un controllo esplicantesi attraverso un'influenza dominante (cfr. sez. VI, n. 2950 del 4 giugno 2007), ovvero anche soltanto di un collegamento consistente in un'influenza notevole esercitata dall'una società sull'altra (cfr. sez. V^, n. 4285 del 8 settembre 2008), rileva e comporta direttamente (ricorrendo ipotesi tipiche dell'art. 2359 c.c.) l'applicazione del divieto di partecipazione alle pubbliche gare.

 

E' quanto ribadito dal Consiglio di Stato (Sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1459), per il quale tale divieto sussiste non solo nel caso in cui vi sia relazione tra le imprese partecipanti alla gara, ma anche quando detta relazione sussista con altra impresa che, pur essendo estranea alla stessa gara, è tuttavia in grado, quale detentore di pacchetti di maggioranza delle diverse partecipanti, di esercitare quel controllo o quell'influenza che comporta, ex art. 34, la diretta esclusione dalla gara non essendovi bisogno di acquisire ulteriori elementi a tal fine.