L'amministrazione è legittimata a introdurre, nella lex specialis della gara che intende indire, disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti al fine di consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al possesso di requisiti di capacità tecnica e finanziaria, tutte le volte in cui tale scelta non sia eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza, specie se destinata a predeterminare, in linea di fatto, il ventaglio dei possibili partecipanti (v. ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3655).
E' quanto ribadito dal TAR Lazio - Roma con sentenza del 18 marzo 2009, n. 2790, secondo il quale la sopra detta possibilità opera tanto nel caso in cui la stazione appaltante decida di fissare requisiti di partecipazione diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, quanto nell'ipotesi in cui essa richieda di conoscere elementi rappresentativi della situazione aziendale del concorrente, fermo restando, in entrambi i casi, il limite della logicità e ragionevolezza dei requisiti o delle informazioni e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito. |