La previsione errata di un requisito di partecipazione (nella fattispecie: concessione ministeriale ad effettuare e certificare prove geotecniche, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 246 del 21 aprile 1993 e della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 16 febbraio 1999, successivamente annullati dal Tar Lazio) altera la platea dei possibili partecipanti, con evidente violazione dei principio di concorrenza, paritą di trattamento e massima partecipazione.
E' quanto sostenuto dal TAR Lazio - Roma (Sez. III, 18 marzo 2009, n. 2775), secondo il quale l'aggiudicazione alla ricorrente a seguito di un provvedimento di autotutela parziale - ovvero solo dell'esclusione, provvedendo all'aggiudicazione, riconoscendo la erronea previsione del requisito - comporterebbe una illegittimitą del provvedimento per violazione dei principi di concorrenza, paritą di trattamento e massima partecipazione alle gare pubbliche, con possibile impugnazione da parte di chi non ha presentato domanda di partecipazione in quanto, come la ricorrente, non in possesso del richiesto requisito.
Pertanto, la valutazione della stazione appaltante in ordine alla prevalenza dell'interesse pubblico all'annullamento dell'intera gara deve ritenersi legittima. |