TAR Lazio: responsabilità della PA in caso di revoca per carenza finanziamenti


Si segnala un'interessante sentenza in tema di responsabilità della P.A. in ipotesi di revoca della gara per carenza di finanziamenti (TAR Lazio - Roma, Sez. III, n. 2372 del 9/3/2009).

 

I giudici romani, in particolare, hanno rilevato che, in caso di revoca per mancanza di risorse finanziarie, qualsiasi partecipazione del privato rispetto a tale motivazione sarebbe irrilevante, perchè riguardante soltanto la possibilità per la stazione appaltante di poter assumere gli impegni contrattuali.

 

La valutazione in ordine all'adeguatezza delle risorse finanziarie, infatti, è una facoltà propria della stazione appaltante e tale valutazione potrebbe essere diversa in relazione alle argomentazioni eventualmente proposte dall'impresa in sede di partecipazione.

 

Pertanto, in questo caso, si deve ritenere raggiunta la prova, ai sensi dell'art 21 octies comma 2, che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato. Il TAR Lazio - Roma ha altresì rilevato che, pur in presenza di una legittima revoca di una procedura di gara, potrebbe residuare a carico della P.A. una responsabilità a titolo precontrattuale, nel caso in cui via stata una violazione degli obblighi di buona fede prima della stipulazione del contratto ovvero nel caso in cui il comportamento tenuto dall'amministrazione risulti contrastante con le regole di correttezza e di buona fede di cui all'art. 1337 c.c. e abbia ingenerato un danno, del quale si chiede ristoro.

 

In ogni caso, il danno per la responsabilità precontrattuale sarebbe limitato al cd. interesse negativo, mentre non è risarcibile il mancato utile relativo alla specifica gara d'appalto revocata, spettando questa solo nel caso di revoca illegittima (in tal senso, Consiglio Stato , Sez. IV, 07 luglio 2008 , n. 3380).