Il TAR Abruzzo - Pescara, con una recente sentenza (Sez. I, n. 147 del 6 marzo 2009), ha ribadito che, a mente di quanto disposto dall'articolo 86 del D.Lgs. n. 163/06, le giustificazioni preventive non assurgono a requisito di partecipazione alla gara, a pena di esclusione.
La mancata documentazione, infatti, viene in rilievo solo in via eventuale, nella fase successiva a quella di verifica dell'anomalia, cioč solo se e in quanto l'offerta risulti sospetta di anomalia.
La citata disposizione, infatti, impone alle imprese un onere di collaborazione, in funzione acceleratoria della fase successiva, meramente eventuale, della verifica delle offerte anomale.
Risulta quindi illogico e contrario alla lettera, ai principi nazionali ed europei e alla ratio della normativa vigente (in specie, all'art. 86 del D.Lgs. n. 163 del 2006) imporre a pena di esclusione la presentazione delle previe giustificazioni. |