L'articolo 68, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce, in via generale, il divieto di introdurre nella documentazione di gara specifiche tecniche che facciano menzione espressa di un marchio, un brevetto, un'origine o una produzione specifica che, di fatto, impongono l'impiego di materiali o prodotti acquistabili da produttori determinati.
Pertanto, le caratteristiche tecniche operative della documentazione di gara che contengano l'indicazione di marchi specifici e non riportino la espressione "o equivalente" sono da ritenersi in violazione dell'art. 68 del D.Lgs. 163/2006.
E' quanto ribadito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (Parere n. 36 dell'11 marzo 2009), secondo la quale la ratio legis sottesa alla disposizione in commento - come già l'Autorità medesima ha avuto modo di osservare (si vedano i pareri n. 51 del 10 ottobre 2007; n. 97 del 9 aprile 2008 e n. 202 del 31 luglio 2008) - consiste nell'evitare che la previsione di brevetti, ovvero la definizione di specifiche tecniche che menzionino una fabbricazione o provenienza determinata, determinino un ostacolo alla libera circolazione delle merci, mediante l'imposizione di particolari caratteristiche dei prodotti o dei servizi che implicano un determinato processo produttivo ovvero una determinata provenienza |