Autorità: associazioni temporanee ed avvalimento


L'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha esaminato la questione concernente l'istituto dell'avvalimento prestato nel contesto di un raggruppamento temporaneo di imprese (Parere 11/3/2009, n. 34).

 

Secondo l'Organo di Vigilanza, in tale ipotesi, deve essere data in via specifica la prova dell'effettiva disponibilità, da parte di un'impresa del raggruppamento medesimo, dei mezzi/risorse necessari di cui è carente.

 

A tal scopo non può ritenersi sufficiente il mero e ordinario mandato collettivo, che è alla base della costituzione di un RTI, tanto più quando - come nel caso esaminato - si tratta di RTI costituendo e non costituito.

 

Si ritiene pertanto necessario, ai fini del rispetto delle disposizioni nazionali in materia di avvalimento di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, che tra la documentazione di cui al comma 2 del citato articolo, espressamente richiamato dalla lex specialis di gara, vi sia anche un atto giuridico costitutivo di un rapporto di provvista idoneo ad evidenziare specificamente l'effettiva disponibilità dei mezzi/risorse di cui trattasi.