Si segnala una sentenza del Consiglio di Stato concernente la non obbligatorietà della certificazione di qualità per gli appalti di forniture e servizi (Sez. V, 23 marzo 2009 n. 1744).
Per gli appalti di forniture e servizi, infatti, il primo comma dell'art. 42 del D.Lgs. n. 163 del 2006 indica ed elenca "i modi" ed i documenti che, "a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi" possono essere utilizzati dai concorrenti per dare "dimostrazione delle capacità tecniche".
Orbene, al secondo comma del sopra detto art. 42 è demandato alla stazione appaltante il compito di precisare "nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati" e al successivo art. 43 è previsto che le stazioni appaltanti possono richiedere (la norma espressamente recita "qualora richiedano") la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti.
Pertanto, l'uso della congiunzione condizionale, introduttiva del periodo ipotetico, sta a significare che è in facoltà della stazione appaltante esigere la presentazione di certificazioni di qualità. |