Consiglio di Stato: in sede di verifica dell'anomalia non sono consentiti aggiustamenti dell'offerta


Il sub procedimento di giustificazione dell'offerta anomala non è volto a consentire aggiustamenti dell'offerta per così dire in itinere ma mira, al contrario, a verificare la serietà di una offerta consapevolmente già formulata ed immutabile.

 

E' quanto ribadito dai giudici di Palazzo Spada (Sez. V, 12 marzo 2009, n. 1451), i quali sottolineano come il vigente quadro normativo di riferimento (art. 86, quinto comma, del Codice dei contratti pubblici) stabilisce che le offerte siano corredate dalle relative giustificazioni sin dalla loro presentazione.

 

Da ciò si ricava, in generale e nello specifico, l'inaccettabilità di quelle giustificazioni che risultino tardivamente dirette (nel tentativo di far apparire seria un'offerta che viceversa non è stata adeguatamente meditata) ad un'allocazione dei costi diversa rispetto a quella originariamente enunciata.

 

Ciò significa che se una quota di costo è stata indicata a titolo di spese generali, quella voce non può poi essere invocata, nel corso del sub-procedimento di giustificazione, per coprire costi diversi (nella specie, i costi della sicurezza, i costi dell'Irap e dell'Ires nonché il costo per la sostituzione di personale assente per infortunio, malattia o maternità).

 

Nel giudizio di congruità, infatti, non si fa questione soltanto della generica capienza dell'offerta, ma anche della sua serietà e tale non può appunto essere considerata quell'offerta con riferimento alla quale, in sede di giustificazioni, si registri una postuma trasmigrazione dei costi da una voce all'altra.

 

Circa le tabelle ministeriali recanti il costo della manodopera, se è pacifico che queste, per alcune voci, espongono dati non inderogabili, è altrettanto pacifico che alle medesime è assegnata la funzione di parametro legale (art. 86, comma 3 bis, del D.lgs. n. 163/2006).

 

Ciò comporta che lo scostamento dalle voci di costo che nelle tabelle ministeriali risultano derogabili in tanto può esser accettato, in quanto risulti puntualmente giustificato.

 

Ed una tale dimostrazione deve essere particolarmente rigorosa con riferimento alle cd. ore annue mediamente lavorate dal personale, poiché tale dato coinvolge eventi (malattie, infortuni, maternità) che non rientrano nella disponibilità dell'impresa e che quindi, per definizione, postulano stime particolarmente prudenziali.

 

La conseguenza è che l'offerta la quale si proponga di far conto su un numero di assenze del personale minori rispetto a quelle assunte a livello statistico e su un campione certamente rappresentativo dalle tabelle ministeriali, per essere accettata come plausibile, deve essere accompagnata da significativi ed univoci dati probatori.