Regolamento CE: le nuove soglie europee per gli appalti


In data 1° dicembre 2009 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità economica Europea, il Regolamento (CE) n. 1177/2009 della commissione del 30 novembre 2009 che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.

Ecco le nuove soglie:
  • negli appalti di forniture e di servizi la soglia passa dagli attuali 133.000 Euro a 125.000 Euro;
  • negli appalti pubblici di servizi la soglia passa dagli attuali 206.000 Euro a 193.000 Euro;
  • negli appalti pubblici di lavori la soglia passa dagli attuali 5.150.000 Euro a 4.845.000 Euro.
Devono, pertanto, intendersi modificate, nel senso di seguito riportato le lettere a), b) e c), comma 1 dell'articolo 28 (Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria) del Codice dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
  • a) 125.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;
  • b) 193.000 euro,
    • b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV al Codice dei contratti;
    • b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
  • c) 4.845.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.
Nel citato Regolamento della Comunità economica europea viene precisato, all'articolo 4, che il regolamento stesso entra in vigore il 1° gennaio 2010 e che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.