TAR Lazio: se in passato l'aggiudicatario era stato inadempiente ...


L'Amministrazione appaltante può sempre procedere a riesaminare i propri atti sulla base della sopravvenienza di nuove circostanze che rendano non più rispondente al pubblico interesse la determinazione precedentemente assunta.

 

E' quanto affermato dal TAR Lazio - Roma (sez. I ter sentenza del 25 novembre 2009 n. 11789) secondo cui il potere di negare l'approvazione dell'aggiudicazione per ragioni di pubblico interesse ben può trovare fondamento, in via generale, in specifiche ragioni di pubblico interesse e non trova ostacoli nell'esistenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva o provvisoria (in tal senso Cons. Stato, Sez. V, 30 novembre 2000, n. 6365).

 

Secondo i giudici capitolini è, dunque, legittimo il provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione definitiva fondato sull'accertamento della causa di esclusione di malafede e grave negligenza di cui all'art. 38, comma 1, lett. f), D.lgs. n. 163/2009, mediante richiamo per relationem del provvedimento con cui, in altro rapporto contrattuale di appalto, la stessa Amministrazione aveva provveduto alla risoluzione sulla scorta di ritenuti e ripetuti inadempimenti contrattuali.