TAR Calabria: prime indicazioni sulla nuova disciplina delle SIOS


Si segnala un'interessante sentenza del TAR Reggio Calabria (Sez. I, 16 novembre 2009 n. 1048) sul tema della nuova disciplina delle categorie di lavori cc.dd. <<superspecialistiche>>.

 

Viene rammentato nella pronuncia in parola che, a seguito della procedura di infrazione di cui alla nota della Commissione del 30 gennaio 2008, è stato introdotto un correttivo al Codice degli appalti con il D.lgs. n. 152/2008, in forza del quale l'art. 37, comma 11, dispone che qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo (ossia entro il limite massimo del 30% dell'importo della lavorazione specializzata).

 

I giudici calabresi evidenziano che, con la modifica normativa del correttivo, è stata dunque sostanzialmente equiparata la disciplina della subappaltabilità delle opere specializzate a quella della categoria prevalente, laddove, nella precedente formulazione della norma, per lavorazioni specializzate superiori al 15 % dell'importo totale dei lavori, il subappalto era comunque vietato.