Si segnala un'interessante sentenza del TAR Reggio Calabria (Sez. I, 16 novembre 2009 n. 1048) sul tema della nuova disciplina delle categorie di lavori cc.dd. <<superspecialistiche>>.
Viene rammentato nella pronuncia in parola che, a seguito della procedura di infrazione di cui alla nota della Commissione del 30 gennaio 2008, è stato introdotto un correttivo al Codice degli appalti con il D.lgs. n. 152/2008, in forza del quale l'art. 37, comma 11, dispone che qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo (ossia entro il limite massimo del 30% dell'importo della lavorazione specializzata).
I giudici calabresi evidenziano che, con la modifica normativa del correttivo, è stata dunque sostanzialmente equiparata la disciplina della subappaltabilità delle opere specializzate a quella della categoria prevalente, laddove, nella precedente formulazione della norma, per lavorazioni specializzate superiori al 15 % dell'importo totale dei lavori, il subappalto era comunque vietato. |