Autorità: associazioni temporanea e certificato di qualità


L'Autorità in un recente parere (ottobre 2009 n. 106) ha ribadito quanto già affermato in ordine ad una specifica problematica concernente il possesso dei requisiti da parte delle imprese raggruppate temporaneamente (cfr.: parere n. 125 del 22 novembre 2007).

 

Secondo l'Organo di vigilanza consentire la partecipazione ad un appalto per il quale viene richiesta la classifica III anche ad imprese riunite in possesso di classifica I e II non risulta alterare la par condicio tra i concorrenti che partecipano alla gara in forma singola e in forma associata, atteso che la ratio della normativa in materia è proprio quella di agevolare la partecipazione alle gare delle imprese di piccole dimensioni, onde evitare restrizioni del mercato degli appalti.

 

Ciò detto, l'Autorità rileva che l'obbligo di possedere la certificazione di qualità non è connesso all'importo dell'appalto, ma alla classifica delle attestazioni.

 

Conseguentemente, come esplicitato anche in altre pronunce (deliberazione n. 27/2004, n. 241/2003, n. 182/2003), l'obbligo di dimostrare il possesso del "requisito qualità" sussiste soltanto quando l'importo dei lavori che il concorrente intende assumere richieda una classifica di qualificazione per la quale il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 sia già divenuto obbligatorio, secondo la cadenza temporale disciplinata (in rapporto alle classifiche) dall'art. 4 e dall'allegato B del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, ossia a partire dalla classifica III e, quindi, per importi superiori a euro 516.457,00.