Circolare Ministero Infrastrutture: disciplina transitoria requisiti di progettazione


Nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2009 n. 274, è stata pubblicata la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 novembre 2009 n. 4649 recante chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 253, comma 15-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

Giova rammentare che l'art. 253 del codice dei contratti al comma 15-bis prevede che "In relazione alle procedure di affidamento di cui art. 91, fino al 31 dicembre 2010 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara.

 

Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'art. 47, con le modalità ivi previste".

 

Secondo tale disposizione, per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 91 del Codice relative ad incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, i soggetti individuati alle lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del comma 1 dell'art. 90 del medesimo Codice, per un periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2010), possono documentare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti su base triennale utilizzando i tre migliori anni del quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara ed il possesso dei requisiti previsti su base quinquennale o utilizzando i cinque migliori anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara.

 

La disposizione prevede dunque un ampliamento dell'arco temporale utilizzabile per la dimostrazione del possesso dei requisiti minimi di carattere tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti ai professionisti, introducendo una maggiore flessibilità per la qualificazione dei concorrenti.

 

Viene evidenziato nella Circolare in commento che il legislatore ha inteso, attraverso la disposizione in esame, volta ad agevolare la dimostrazione del possesso dei requisiti per un periodo transitorio, consentire una maggiore partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, al fine di contrastare gli effetti della crisi economica del mercato che hanno investito anche il settore dei contratti pubblici.

 

Il codice dei contratti pubblici rinvia al regolamento attuativo di cui all'art. 5 del medesimo codice la disciplina di dettaglio, per cui - si legge nella Circolare - ai sensi dell'art. 253, comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006, fino all'entrata in vigore del regolamento in parola, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del Codice stesso.

 

In particolare, ai fini della predisposizione dei bandi e della valutazione dei requisiti richiesti per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, la disposizione di cui all'art. 253, comma 15-bis del codice incide, quanto all'arco temporale di riferimento, sui requisiti di cui alle lettere a) e d) del comma 1 dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554, per i quali la dimostrazione del possesso è richiesta rispettivamente su base quinquennale e su base triennale. In tal senso, con riferimento alla lettera a) del comma 1, dell'art. 66, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 - che si riferisce al fatturato globale per servizi di ingegneria, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra tre e sei volte l'importo a base d'asta - i soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti sono tenuti a richiedere e valutare "i migliori cinque anni del decennio precedente".

 

Con riferimento alla lettera d) del comma 1 dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 - che si riferisce al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni in una misura variabile tra due e tre volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico - i soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti sono tenuti a richiedere e valutare "i migliori tre anni del quinquennio precedente". Relativamente alle lettere b) e c) del comma 1, dell'art. 66, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, concernenti la capacità tecnica per servizi analoghi e per servizi "di punta", la disposizione di cui all'art. 253, comma 15-bis, del Codice dei contratti incide esclusivamente rispetto all'attività espletata da prendere in considerazione ai fini della stima dell'importo, che non può essere limitata ai soli "lavori da progettare", ma si riferisce anche ad altri servizi di architettura e di ingegneria, a seconda del tipo di incarico da affidare (che, ai sensi dell'art. 91 del Codice, oltre alla progettazione, può riferirsi anche al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e al collaudo).

 

La disposizione di cui all'art. 253, comma 15-bis non incide, quanto all'arco temporale di riferimento, sulle lettere b) e c) del citato art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 in quanto la riduzione del periodo decennale stabilito da tali lettere determinerebbe una restrizione della possibilità di partecipare alle gare, in contrasto con la ratio ispiratrice della norma transitoria, introdotta con il precipuo intento di ampliare la concorrenza mediante la previsione di specifiche misure volte ad agevolare, per un periodo transitorio, la dimostrazione dei requisiti minimi di carattere tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti per la partecipazione alle gare.