Consiglio di Stato: se la commissione è incompetente ...


È illegittima la deliberazione di nomina della commissione giudicatrice di una gara per l'affidamento degli interventi per la messa in sicurezza di emergenza di un sito inquinato, la quale risulti composta dal responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, con il diploma di geometra, dal segretario comunale, laureato in legge, e dal responsabile del Servizio finanziario del Comune, con diploma di ragioneria, considerato che l'art. 84, comma 2, del Codice dei Contratti, stabilisce che, per le gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice debba essere composta da un numero dispari di componenti (massimo da cinque componenti) "esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto".

 

E' quanto sostenuto dal Consiglio di Stato, Sez. V, nella sentenza del 24 novembre 2009 n. 7353, nella quale è altresì evidenziato che, nel caso di specie, nessuno dei componenti la commissione ha una qualificazione professionale idonea alle valutazioni e alle scelte da effettuare in relazione all'oggetto dell'appalto, rappresentato dalla messa in sicurezza e dalla bonifica di un sito inquinato, che comporta valutazioni di carattere prettamente tecnico sia sulla idoneità delle imprese concorrenti, per quanto concerne il personale e le attrezzature, sia sulle modalità da queste rappresentate di attuazione degli interventi necessari per eseguire l'appalto.

 

Ed invero, fatta eccezione per il presidente della commissione giudicatrice che, in base al comma 3, può essere un dirigente della stazione appaltante o, in mancanza, un funzionario con posizione apicale nominato dall'organo competente, quindi anche un funzionario non appartenente a ruoli tecnici specificamente specializzato nel settore, gli altri componenti devono essere necessariamente muniti della qualificazione professionale nel particolare settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto.