L'avvalimento c.d. <<interno>> consiste nella possibilità per l'associazione temporanea partecipante ad una gara di appalto pubblico di progettazione di utilizzare i requisiti tecnici e finanziari di partecipazione posseduti da alcuni dei membri del raggruppamento medesimo, così da consentire la partecipazione alla gara anche da parte di soggetti privi della qualificazione di professionista, società di professionisti e società di ingegneria richiesta dalla lex specialis.
E' la posizione espressa dal Consiglio di Stato (Sez. V, 12 novembre 2009, n. 7054), secondo cui mediante il ricorso all'avvalimento non si possono colmare le carenze dei requisiti soggettivi delle imprese facenti parte del raggruppamento chiamate a svolgere l'attività di progettazione, ma si può soltanto consentire la partecipazione alla gara nell'ambito del raggruppamento a imprese commerciali chiamate a svolgere attività accessorie e complementari rispetto all'attività di progettazione, per le quali non è richiesta alcuna iscrizione.
Nella medesima sentenza, si legge inoltre che va consentita la partecipazione in ATI da parte di operatori economici privi della qualificazione richiesta dalla lex specialis, qualora siano destinati a svolgere un'attività per la quale non è necessaria alcuna qualificazione.
Ciò si deduce dalla nota della Commissione europea (C 82008 0108 del 30 gennaio 2008) secondo cui le direttive appalti pubblici non permettono di restringere la possibilità di partecipare alle gare ad alcune categorie di operatori escludendone altre; ne consegue che - secondo il Consiglio di Stato - l'articolo 34, comma 1, del Codice, anche in combinato disposto con l'articolo 206, comma 1, nonché gli articoli 90 e 101, anche in combinato disposto con l'articolo 237, sono contrari alle direttive comunitarie del 2004, nella misura in cui essi escludono la possibilità di partecipazione alle gare e ai concorsi di progettazione per gli operatori che hanno una forma giuridica diversa da quelle contemplate dai citati articoli. |