TAR Veneto: requisiti dell'ATI e aumento del quinto


Ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.P.R. 554/99, disciplinante il rapporto percentuale che deve intercorrere, in sede di qualificazione, tra le imprese mandanti e l'impresa mandataria, l'associazione temporanea di imprese risulta validamente costituita e può essere ammessa se la mandataria possiede almeno il 40% dell'importo complessivo dell'appalto e le mandanti almeno il 10%.

 

Tuttavia, detta soglia minima, ai fini della qualificazione, deve sussistere a prescindere dal ricorso al beneficio dell'incremento del quinto, di cui al secondo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 34/2000.

 

E' la posizione del TAR Veneto (Sez. I 20 novembre 2009 n. 2961) che si innesta nel consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 5.5.2009, n. 397, orientamento condiviso dal C.d.S., Sezione VI, con ordinanze n. 2876/2009 e n. 2840/2009).

 

Si legge nella sentenza in commento che detto beneficio sarà, infatti, utilizzabile, subordinatamente al possesso dell'iscrizione pari ad almeno il 20% dell'importo a base dell'appalto, per eseguire lavori di categoria superiore a quella posseduta (possibilità riconoscibile anche alle imprese che concorrono singolarmente all'aggiudicazione della gara).