Rientra tra i poteri della stazione appaltante quello di disciplinare la presentazione delle offerte, imponendo delle modalità specifiche che, comunque, non devono rappresentare un inutile e ingiustificato aggravio procedimentale e non devono essere illogiche.
Secondo il TAR Puglia (Bari, Sez. I 1 dicembre 2009 n. 2972), l'aver richiesto, a pena di esclusione, che l'offerta fosse "corredata su ciascuna facciata di timbro e firma per esteso leggibile, del suo legale rappresentante" non costituisce evidentemente un onere aggiuntivo qualificabile come gravoso. Inoltre, la richiesta della lex specialis non si pone nemmeno in diretto contrasto con la legge notarile, in quanto il citato articolo 51, riguardante l'atto pubblico redatto dal notaio, presuppone la normalità della sottoscrizione in ogni parte del documento con il nome e il cognome, ammettendo delle semplificazioni legate alla particolare formalità dell'atto.
Ciò significa che non può ritenersi illegittima (e tanto meno irrazionale), stante la diversa finalità della disciplina dell'atto pubblico (ma altrettanto potrebbe dirsi in relazione di quello privato, ex articolo 2702 del codice civile), l'esclusione di tali semplificazioni, espressamente prevista nel bando e tendente ad assicurare certezza e consapevolezza nell'assunzione di impegni e responsabilità conseguenti alla presentazione dell'offerta contrattuale; la detta esclusione peraltro corrisponde ad un preciso interesse pubblico volto alla prevenzione di futuri contenziosi riguardanti altresì l'esecuzione delle prestazioni promesse. |