Ai sensi dell’articolo 89, comma 3, del Codice dei contratti, le stazioni appaltanti,
nella predisposizione delle gare di appalto, sono tenute a valutare che il valore economico
sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato in conformità
all’articolo 87, comma 2, lettera g), ovvero come determinato periodicamente in apposite
tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Secondo l’Autorità (Parere 17 dicembre 2008 n. 259) tale previsione è
frutto dell’intenzione del Legislatore di implementare il necessario rispetto della regolarità dell’impiego,
della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, fin dal momento della determinazione dell’importo contrattuale
posto a base di gara, parametro fondamentale per la definizione delle offerte economiche da parte degli operatori economici.
Nel contempo, la scelta legislativa è finalizzata a tutelare la par condicio dei concorrenti, atteso che la garanzia del
rispetto del costo del lavoro determinato dalla contrattazione collettiva di categoria, ovvero delle imprese che
esercitano l’attività dedotta in gara e che sono potenziali partecipanti alla medesima, non consente a ciascun
operatore di individuare liberamente il contratto collettivo da applicare, ma rappresenta un unico criterio di
riferimento per tutti i concorrenti.
L’Autorità sottolinea inoltre che le tabelle ministeriali pongono delle regole di azione della PA ai fini della corretta
predisposizione dei bandi di gara, nonché della valutazione delle soglie di anomalia delle offerte dei partecipanti a gare
d’appalto, e non si propongono, invece, di determinare una misura del costo del lavoro rilevante agli effetti degli appalti
pubblici in via autoritativa, quale intervento regolatorio sui prezzi a fini amministrativi (in tal senso, Consiglio di Stato,
sez. VI, sentenza 21 novembre 2002 n. 6415, TAR Lombardia, Brescia, sentenza 23 ottobre 2007 n. 915, TRGA Trentino Alto Adige,
Trento sentenza 23 giugno 2008 n. 154).
Ne consegue che al decreto ministeriale di determinazione periodica del costo del lavoro non può che attribuirsi un valore
meramente ricognitivo del costo del lavoro formatosi in un certo settore merceologico sulla base dei valori economici
previsti dalla contrattazione collettiva, non potendo peraltro, mediante l’imposizione di determinati parametri nella
formulazione delle offerte, eventualmente pregiudicare la partecipazione alle procedure di gara di operatori economici
che, per particolari ragioni giuridico-economiche, valutate dalla stazione appaltante in sede di accertamento della congruità
dell’offerta, possano presentare offerte più vantaggiose.
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