TAR Piemonte: quando chiudere le porte al pubblico…


La giurisprudenza ha attinto in misura pressoché costante il principio per il quale solo la valutazione del merito tecnico dell’offerta può avvenire in seduta segreta.

E’ quanto affermato dal TAR Piemonte (sez. I 14 gennaio 2009 n. 82 cit.) il quale ha rilevato che ciò costituisce non una facoltà ma un obbligo, posto che la libertà di determinazione dei commissari deve essere garantita al massimo grado, dovendosi scongiurare anche solo il pericolo che possa essere in qualche misura condizionata dalla presenza del pubblico.

Viceversa, il controllo dell’integrità dei plichi, la loro apertura e l’esame della documentazione amministrativa (T.A.R. Puglia – Bari, Sez. I, 17.7.2008, n. 1806) come la stessa presa visione dell’offerta economica sono attività che vanno effettuate in seduta pubblica, onde perseguire l’interesse alla trasparenza e consentire anche agli eventuali rappresentanti delle imprese intervenute, di conferire il loro apporto collaborativo alla Commissione, apporto che può talora risultare utile a far rilevare eventuali carenze documentali o a chiarire eventuali dubbi in ordine alla posizione dell’impresa di che trattisi La giurisprudenza è complessivamente orientata nel senso delineato, avendo di recente precisato che "il principio di pubblicità delle sedute di gara per la scelta del contraente è inderogabile per ogni tipo di gara, almeno per quanto riguarda la fase di verifica dell’integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica e di apertura dei plichi stessi" (T.A.R. Lazio, Sez. III - ter, 25.7.2008, n. 7421), ulteriormente puntualizzandosi che del principio de quo va predicata l’applicazione "in mancanza di una deroga espressa, in ogni tipo di gara; pertanto, in caso di procedura semplificata le regole dell’evidenza pubblica possono ritenersi attenuate, ma non pure messe da parte", vigendo quindi anche nelle procedure negoziate precedute da gara informale (T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 28.7.2008, n. 3046).La predetta giurisprudenza, ha pure precisato che l’omissione dell’adempimento della pubblica seduta comporta eo ipso l’invalidità e il conseguente annullamento dell’intera procedura selettiva, compreso il provvedimento terminale di aggiudicazione, anche ove non sia comprovata l’effettiva lesione sofferta dai concorrenti, poiché il ridetto adempimento è predisposto a tutela non solo della par condicio ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza e all’imparzialità dell’azione amministrativa (T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 28.7.2008, n. 3046; T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 25.7.2008, n. 7421).