Il TAR Lazio conferma l’impostazione giurisprudenziale secondo la quale le copie delle certificazioni di qualità potrebbero cadere sotto il disposto dell'art. 19 D.P.R. 445/2000 in materia di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (TAR Lazio Roma sez. III 29/1/2009 n. 897.
Ciò in quanto gli organismi deputati a tale certificazione, sebbene di natura privata, rilascerebbero attestazioni aventi contenuto vincolato e rilievo pubblicistico (Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2007, n. 121), e, quindi, il certificato di qualità bene potrebbe essere prodotto in gara tramite una autocertificazione (Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2007, n. 1790 e 11 maggio 2007, n. 2355), oltre che tramite copia conforme all'originale.
La medesima sentenza del TAR capitolino affronta anche il tema delle modalità di ponderazione degli elementi valutativi a base del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Si legge nella sentenza che la regola innovativa posta dall'articolo 83 D.Lgs. n. 163/2006 è volta a tutelare il principio della par condicio e, conseguentemente, ad evitare le possibili alterazioni degli elementi valutativi in relazione ai quali tutti i concorrenti hanno potuto predisporre la propria offerta tecnica.
Non può, allora, ravvisarsi la violazione del disposto di cui all'art. 83 D.Lgs. n. 163/2006 nel momento in cui le determinazioni assunte dalla Commissione giudicatrice non appaiono concretamente idonee a violare il principio di parità di trattamento dei concorrenti, in considerazione del fatto che, essendo già determinale nel Capitolato le relazioni di priorità tra i sottocriteri, la determinazione concreta del punteggio appare come una mera specificazione di parametri compiutamente predeterminali.
Tuttavia, la conclusione in merito alla legittimità della determinazione di sottopunteggi in aderenza alle specifiche del Capitolato, tuttavia, non può valere allorquando la Commissione operi tale individuazione di punteggio successivamente alla apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica.
In tale circostanza, infatti, anche la semplice specificazione del punteggio in relazione a parametri predeterminati appare violativa della regola della par condicio dei partecipanti alla gara.
La giurisprudenza amministrativa risulta pacifica nel ritenere violati i principi di par condicio e trasparenza non solo in ipotesi di avvenuta conoscenza delle offerte tecniche prima della determinazione di elementi di specificazione dei criteri valutativi, ma anche in tutte le fattispecie di potenziale conoscibilità delle offerte stesse (si veda, tra le tante, TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 10 maggio 2006, n. 2439 secondo cui la conoscenza, anche solo potenziale, delle offerte costituisce un dato di fatto potenzialmente deviante in quanto mette in condizione la commissione di plasmare i criteri o parametri specificativi adattandoli ai caratteri specifici delle offerte, conosciute o conoscibili, sì da sortire un effetto potenzialmente premiale nei confronti di una o più imprese"; si veda anche TAR Lazio, Sez. I 27 aprile 2007, n. 3778; TAR Campania - Napoli, Sez. I, 31 gennaio 2005, n. 575).
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