Nonostante il d.P.R. n. 554 del 1999 (art. 95, commi 2 e 3) – al pari della bozza del nuovo regolamento in corso di approvazione ai sensi dell’articolo 5 del codice dei contratti pubblici – non contenga alcun riferimento alle associazioni temporanee di tipo misto, ciò non può indurre a concludere nel senso che la norma regolamentare sia inapplicabile alle associazioni temporanee di tipo misto.
indichi la volontà di estendere ai raggruppamenti temporanei misti le regole già previste per l’uno o per l’altro dei modelli.
E’ la posizione del TAR Val d’Aosta (TAR Valle d'Aosta 23 gennaio 2009 n. 1) secondo il quale nell’ipotesi in cui le lavorazioni prevalenti o quelle scorporabili siano assunte da un unico soggetto, dovrà ritenersi applicabile la disciplina dettata per i raggruppamenti verticali; ove invece tali lavorazioni risultino assunte da più soggetti, dovrà ritenersi applicabile la disciplina dettata per i raggruppamenti orizzontali.
Si legge nella pronuncia che siffatta scelta appare tutt’altro che illogica se si considera che nella struttura della associazione temporanea di tipo misto confluiscono entrambi i modelli di distribuzione del lavoro: quello qualitativo, che inerisce necessariamente alla previsione di scorporabilità, e quello quantitativo che consente la realizzazione congiunta delle opere della categoria prevalente, anche di quelle delle categorie scorporabili.
Del resto la giurisprudenza aveva già avuto modo di spremersi i tal senso, non solo per il caso che la sub-associazione orizzontale riguardi opere scorporabili (Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 15 aprile 2005, n. 251), ma anche per il caso con che la sub-associazione orizzontale riguardi la categoria prevalente (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 10 dicembre 2004, n. 2704; sez. III, 25 settembre 2006, n. 1946): in entrambe le ipotesi si è infatti affermato che devono ritenersi applicabili le regole dettate dal regolamento per il modello della associazione temporanea di tipo orizzontale (articolo 95, comma 2).
Analogamente si è pronunciata anche l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, sia prima dell’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici (determinazione 20 dicembre 2001, n. 25), sia più recentemente (pareri 21 maggio 2008, n. 159 e 31 luglio 2008, n. 206).
La sentenza i commento ha affrontato anche la questione della documentazione occorrente per il ricorso all’avvalimento, evidenziando che non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione - contenuta nella domanda di partecipazione - dell’intenzione di avvalersi dei requisiti di altre imprese, anche se appartenenti al medesimo raggruppamento: è infatti necessario - ai sensi dell’art. 49 del codice dei contratti pubblici – che alla domanda venga allegata la documentazione puntualmente indicata dal comma 2 di tale disposizione (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 14 febbraio 2008, n. 219).
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