TAR Emilia:
via libera all’avvalimento anche in assenza del documento contrattuale?


Il TAR Emilia conferma che nell'ordinamento interno italiano non è previsto uno schema o un tipo specifico del contratto di avvalimento richiesto dalla lettera f) del comma 2 dell'art. 49 cit., sicché deve ritenersi che esso possa rivestire qualunque forma, anche non esattamente documentale, e la sua esistenza possa essere provata in qualunque modo idoneo (TAR Emilia Romagna Bologna sez. I 17 dicembre 2008 n. 4653).

Nei medesimi termini si era già peraltro espresso il TAR Lazio nella sentenza 30 aprile 2008 n. 3637, secondo cui in assenza di schemi legali esclusivi può pertanto essere considerata idonea a provare l'esistenza di un contratto di avvalimento la compresenza delle dichiarazioni d'impegno dell'impresa ausiliaria.

Nella fattispecie in contestazione il requisito della verifica della volontà contrattuale di avvalimento tra impresa concorrente e impresa ausiliaria è stato ritenuto soddisfatto con le dichiarazioni depositate, dalle quali si evince che l'impresa ausiliaria ha manifestato in forma inequivoca la volontà di obbligarsi verso la concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie.