Si segnala una pronuncia di indubbio interesse sul delicato tema del confronto a coppie. (TAR Emilia Romagna Bologna sez. I 14 gennaio 2009 n. 15).
Si legge nella sentenza che il confronto a coppie si sostanzia in una serie di distinte e autonome valutazioni di ogni offerta con ciascuna delle altre "...al fine di pervenire ad una valutazione complessiva dell'offerta medesima, rappresentata dalla sommatoria delle preferenze da essa riportate e che dovrà, da ultimo, essere confrontata con le sommatorie finali delle valutazioni di tutte le altre offerte concorrenti" (si veda T.A.R. Veneto, sez. I, 4 luglio 2002, n. 3261); e per conseguenza "...la valutazione di ciascun progetto e di ciascuna offerta è data dal totale dei punteggi attribuiti per ogni elemento posto in comparazione..." (Consiglio Stato., sez. V, 28 giugno 2002, n. 3566).
Una volta accertata la correttezza dell'applicazione del metodo del confronto a coppie, o quando essa non sia revocata in dubbio, non essendone dimostrato un uso distorto o irrazionale - è escluso ogni sindacato del giudice amministrativo "...nel merito (de)i singoli apprezzamenti effettuati...(ed in particolare) (su)i punteggi attribuiti nel confronto a coppie, che indicano il 'grado di preferenza' che la commissione ha accordato ad una certa soluzione tecnica" (T.A.R. Veneto, 21 ottobre 1997, n. 1480).
Secondo il TAR bolognese è, infatti, del tutto evidente che la "motivazione" delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze accordate ai vari elementi considerati nel raffronto tra ciascuno dei progetti con gli altri, sulla scorta di un metodo che abilita e legittima un'indicazione preferenziale ragguagliata a predeterminati indici e non richiede alcuna estrinsecazione logico-argomentativa della preferenza, poiché il giudizio valutativo è insito nell'assegnazione delle preferenze, dei coefficienti e in quella consequenziale del punteggio.
Il punteggio numerico può tuttavia essere considerato sufficiente a motivare gli elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa soltanto nell’ipotesi in cui il bando di gara abbia espressamente predefinito specifici, obiettivi e puntuali criteri di valutazione, visto che tale criterio di aggiudicazione svincola l’amministrazione da una valutazione meccanica, attribuendole un potere fortemente discrezionale
(vedi anche Consiglio di Stati sez. V, 4 giugno 2007, n. 2943 e 31 agosto 2007, n. 4543).
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