Qualora il bando commini espressamente l’esclusione dalla gara in conseguenza di determinate prescrizioni, l’Amministrazione è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a dette prescrizioni, restando precluso all’interprete ogni valutazione circa la rilevanza dell’inadempimento, la sua incidenza sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza la stessa Amministrazione si è autovincolata al momento del bando.
Tale assunto – secondo l’avviso dell’Autorità di vigilanza (parere 17 dicembre 2008 n. 272) – è corollario del principio del formalismo negli atti di gara secondo cui la portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all’organo amministrativo, cui compete l’attuazione delle regole stabilite nel bando, residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento.
Il caso sottoposto all’attenzione dell’Autorità riguardava la prescrizione imposta dalla stazione appaltante in merito all’obbligo per ciascuno dei componenti il consorzio, l’associazione o il GEIE di acquisire e allegare l’originale dell’attestato di presa visione del progetto.
Tale prescrizione è stata ritenuta rispondente ad una precisa esigenza, e, quindi, logica e ragionevole. Infatti – si legge nel parere - la stazione appaltante, nel dettare il reticolo di disposizioni riguardanti l’effettiva conoscenza degli elaborati progettuali, ha inteso, evidentemente, garantirsi la predisposizione di un’offerta seria da parte di qualunque soggetto imprenditoriale interessato sia se operante come singolo sia se operante riunito con altri, ritenendo che soltanto la conoscenza dell’effettiva entità dei lavori da eseguire deponga in favore di tale possibilità.
Invero, un’offerta per la partecipazione ad una gara in tanto può essere ritenuta seria in quanto è espressione di una valutazione consapevole e piena da parte dell’imprenditore che la formula, il quale non può che predisporla nel senso ora detto dopo aver conosciuto il suo impegno e valutato la sua possibile convenienza.
|