Autorità: altolà ai localismi …


I criteri di valutazione dell’offerta, così come i requisiti di partecipazione alla gara, che privilegiano direttamente o indirettamente le imprese locali, si pongono in violazione dei principi comunitari in tema di concorrenza e parità di trattamento, nonché di libera circolazione, salvo il limite della logicità e della ragionevolezza, ossia della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito.

E' la posizione espressa dall’Autorità (Parere 10 dicembre 2008 n. 251) secondo cui è da ritenersi illegittima la clausola di un bando di gara per un appalto di servizi sociali, che attribuisce un criterio preferenziale nella valutazione delle offerte in favore delle cooperative sociali che partecipano ai tavoli di concertazione a livello di singolo ambito territoriale, attribuendo ad esse un punteggio potenziale rilevante, in quanto lesivo dei principi di libera concorrenza.

Tale criterio sebbene adottato dalla stazione appaltante in applicazione di quanto previsto da una delibera adottata ai sensi di una legge regionale sull'affidamento dei servizi sociali, non può considerarsi marginale ed inoltre risulta essere restrittiva, in quanto può essere assegnato alla sola partecipazione al tavolo presso l'ambito territoriale nel quale è inserito il Comune appaltante.