Il termine previsto dall’art. 25, 5º comma, l. 7 agosto 1990 n. 241, ai fini dell’esercizio dell’azione giudiziaria, ha natura decadenziale, attesa la struttura impugnatoria del processo in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Lo afferma il Consiglio di Stato con sentenza della sez. V del 17 dicembre2008 n. 6294, richiamando il già noto principio giurisprudenziale secondo cui, salvo non ricorrano elementi di novità o una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante che legittima all’esercizio del diritto di accesso, la mancata impugnazione del diniego tacito o espresso dell’accesso ai documenti amministrativi nel termine di trenta giorni impedisce la reiterazione dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, perché meramente confermativo del primo (cfr. Cons. St., ad. plen., 18 aprile 2006, nn. 6 e 7).
Si legge sempre nella pronuncia che qualora risulti per tabulas che l’impresa ricorrente non abbia notificato l’istanza proposta a mente dell’art. 25, co. 5, l. n. 241 del 1990 alla ditta aggiudicataria (la quale ditta, in in base al combinato disposto degli articoli 13, co. 5, lett. a), d.lgs. n. 163 del 2006 e dell'art. 25, co. 5, l. n. 241 del 1990, assume la veste di soggetto controinteressato in senso proprio), e dunque risulti accertata la violazione dell’onere di integrazione del contraddittorio, ciò comporta l’inammissibilità della domanda di accesso.
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