Consiglio di Stato: revoca aggiudicazione e risarcimento del danno


In ipotesi di revoca di una gara per eccessiva onerosità, causata dalla irrazionalità intrinseca dei provvedimenti ritirati, che esponevano l’ente ad impegni di spesa del tutto sproporzionati con le esigenze che gli stessi erano destinati a soddisfare, va ritenuto sussistente il presupposto della colpa della stazione appaltante, necessario per accordare il risarcimento dei danni da lesione di interessi legittimi.

In tal caso il danno risarcibile va determinato in via equitativa in misura pari al 5% dell’ammontare a base d’asta fissato nell’offerta dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 345 delle legge n. 2248/1865, all. F, oltre interessi e rivalutazione, per i comportamenti tenuti dalla stazione appaltante successivamente all’aggiudicazione della gara (Consiglio di Stato sez. V 14 gennaio 2009 n. 122).