Si segnala un’interessante pronuncia della Corte di Cassazione sulla responsabilità dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 1669 del Codice Civile.
Secondo la Suprema Corte, in tema di appalto, la responsabilità dell’appaltatore per gravi difetti dell’opera, ex articolo 1669 del C.C., si deve ritenere esclusa nel solo caso in cui l’ingerenza e le istruzioni del committente abbiano una continuità e un’analiticità tali da elidere nell’esecutore ogni facoltà di vaglio, di guisa che il rapporto di appalto si trasforma automaticamente in un rapporto di lavoro subordinato e l’appaltatore in nudus minister del committente (Cass., Sezione II civile, 2 dicembre 2008, n. 28605).
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