Corte di Cassazione: se il progettista è privo di incarico …


Nel caso di elaborazione, a favore di un ente pubblico, che poi ne abbia riconosciuto l’utilità, di un progetto di opera pubblica non preceduta da un valido incarico professionale conferito contrattualmente, l’indennizzo dovuto al professionista va liquidato nei limiti dell’arricchimento dell’ente.

E’ quanto affermato dalla Corte di cassazione (Sezione I civile, 24 ottobre 2008, n. 25717), secondo la quale l’indennizzo deve essere correlato all’entità dell’effettiva perdita patrimoniale subita dal professionista, da accertarsi tenendo conto delle spese anticipate per l’esecuzione dell’opera e del mancato guadagno - da determinarsi eventualmente anche in via equitativa - che lo stesso avrebbe ricavato dal normale svolgimento della sua attività professionale nel periodo di tempo dedicato invece all’esecuzione dell’opera utilizzata dall’ente pubblico, senza la possibilità di far ricorso a parametri contrattuali, non utilizzabili stante la carenza di un valido vincolo contrattuale, o di equiparare la perdita in argomento all’utilità derivatane all’ente sotto il profilo della spesa risparmiata.