TAR Lazio: la SOA non basta?


Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del d.P.R. n. 34/00, l’attestazione SOA “costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici”.

Sulla scorta di tali presupposti, la richiesta da parte della stazione appaltante di ulteriori requisiti finanziari rispetto a quelli fissati dalla legge è stata ritenuta illegittima nell’ipotesi di una gara per l’affidamento della manutenzione di scale mobili e di ascensori.

Il TAR non ha ritenuto condivisibile il richiamo della giurisprudenza che ammette la richiesta di un fatturato pari anche al doppio del prezzo a base d’asta, per servizi identici a quelli oggetto di gara, operato dalla difesa della Stazione appaltante per giustificare la richiesta della stessa avanzata.

In realtà, la possibilità prevista dalle sentenze citate è consentita solo in casi eccezionali, che devono essere adeguatamente motivati, peraltro nel rispetto del “limite della logicità e ragionevolezza e cioè della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito”(TAR Lazio Roma sez.II ter 22 dicembre 2008 n. 12218).