TAR Bolzano: le garanzie dei progettisti


Il legislatore ha disciplinato in maniera differente le garanzie che devono essere presentate dall’esecutore dei lavori pubblici rispetto a quelle che devono essere presentate dai progettisti degli stessi.

Ciò è desumibile dalla disciplina contenuta nel Codice, che “distingue l’art. 111, dedicato esclusivamente alle garanzie dei progettisti, dagli artt. 75 e 113 riferiti invece agli esecutori”, prevedendo l’art. 111 una “disciplina speciale ed esaustiva per i professionisti, per i quali si ritiene operare la sola polizza di responsabilità civile dei progettisti”, anche in considerazione delle “caratteristiche della prestazione richiesta ai progettisti, ovvero un’opera intellettuale”.

La presentazione di garanzie da parte del progettista deve conseguentemente, ritenersi compiutamente disciplinata dall’art. 111 e la polizza prevista da questa norma deve essere intesa come ”esclusiva e omnicomprensiva”, restando la disciplina di cui agli artt. 75 e 113, commi 1 e 2, specifica per gli esecutori dei lavori ad essi riservata (TAR Bolzano, 10 dicembre 2008, n. 401).